Statuto

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Trieste, una associazione che assume la denominazione “Centro Europeo di Ricerche Medievali”.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

L’associazione ha lo scopo di perseguire l’attività di ricerca e di divulgazione nell’ambito degli studi medievistici con particolare attenzione alla comparazione tra gli svolgimenti storici della società italiana e le altre società europee, nonché quello della valorizzazione, attraverso l’analisi storica, la recensione degli archivi e delle fonti e l’inventariazione e la pubblicazioni di testi significativi della cultura e della civiltà dell’area Alpino Adriatica, come area di particolare interesse per la confluenza di popolazioni ed esperienze culturali diverse fondamentali per la formazione dell’Europa. L’associazione non ha alcun fine di lucro e opera per fini scientifici, culturali e divulgativi.

ART. 3

Al fine di realizzare gli scopi associativi di cui all’articolo 2 l’associazione si propone di: istituire borse di studio e di ricerca; promuovere incontri, convegni, mostre, settimane di studio, seminari, conferenze, dibattiti e attività analoghe; svolgere attività didattiche e di ricerca e di aggiornamento presso scuole e università di ogni ordine e grado; divulgare materiale illustrativo e didattico; valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale e promuovere tutte le forme di espressione e di creatività culturali; attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati, musei, fondazioni, università, altre associazioni simili, biblioteche, centri di conservazione documentaria, nazionali ed esteri, per la realizzazione di attività di cui all’articolo 2; svolgere attività editoriale; esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura e dell’arte.

TITOLO III

Soci

ART. 4

I soci si distinguono in effettivi ed onorari. Sono soci effettivi: i soci fondatori di cui all’atto costitutivo le persone che ne facciano domanda, su presentazione di due soci, al consiglio direttivo e siano da questo accettati. Sono soci onorari le persone o gli enti che si sono distinti nel campo degli studi medievali e che vengano cooptati su delibera del consiglio direttivo.

ART. 5

La qualifica di socio si assume dal momento della delibera del consiglio direttivo. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione e di godere di tutti i benefici offerti dall’Associazione, mentre i soci effettivi hanno inoltre il diritto di voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica della norma dello Statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all’assemblea. I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione.

ART. 9

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi dell’associazione. Altri motivi di esclusione saranno valutati dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito a maggioranza assoluta.

TITOLO V

Fondo Comune

ART.10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell’associazione sono costituite:
– dalle quote sociali e contributi degli associati;
– da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati al sostegno dell’attività o dei progetti;
– da contributi di Enti Pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– da entrate derivanti dalle attività svolte e dai servizi prodotti;
– da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
– da entrate derivanti da manifestazioni culturali, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che sono finalizzate al proprio finanziamento;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale e che sono compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione.

ART. 12

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci effettivi;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.

Assemblee.

ART. 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 14

L’assemblea ordinaria: approva il bilancio consuntivo; procede alla nomina del consiglio direttivo; delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci effettivi. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 15

L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci effettivi. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione e sulla modifica dello statuto, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio direttivo. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri scelti tra i soci effettivi. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Presidente nomina il vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta di volta in volta nel modo ritenuto più idoneo. Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, in particolare, al Consiglio: delineare il profilo delle attività culturali e scientifiche di cui all’art. 3; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; compilare i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Presidente

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d’ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Modifica dello statuto

ART. 21

Lo statuto dell’associazione può essere modificato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritti di voto.

Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritti di voto. In caso si scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti e Associazioni indicati dal direttivo.

Norma finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.